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Corte d'Appello di Bologna > orario di lavoro
Data: 15/05/2008
Giudice: Migliorati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 827/04
Parti: Carlo G. / Foxair SpA
REFERENDUM – ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PROTRAZIONE DELLE OPERAZIONI OLTRE LA MEZZANOTTE - DIRITTO AL RIPOSO PIENO PER TALE GIORNATA


Art. 11, legge n. 53/90

Art. 1, legge n.69/92

 

Gli appellati, tutti dipendenti di Telecom Italia S.p.A., avevano partecipato alle operazioni di scrutinio delle Elezioni Amministrative e per il Parlamento Europeo  tenutesi nelle giornate di domenica e lunedì 13-14 giugno 1999. Inoltre una lavoratrice aveva partecipato anche  alle operazioni di scrutinio del Referendum tenutesi nelle giornate di domenica 18 aprile 1999 e del ballottaggio per le Elezioni del Sindaco del 27 giugno 1999.

L’azienda a questi lavoratori aveva concesso di poter usufruire come unica giornata  di riposo “pieno” quella del martedì successivo, concedendo solo “mezza giornata” (dalle 8 alle 12) per il mercoledì, giustificando la sua condotta con il fatto che le operazioni di scrutinio del lunedì erano iniziate alle ore 14. I lavoratori erano ricorsi in giudizio avanti al Giudice del Lavoro di Bologna che accoglieva il ricorso, dichiarando il loro diritto ad un ulteriore giorno di riposo compensativo retribuito per ciascun ricorrente  e a tre giorni per la lavoratrice che aveva partecipato alle operazioni elettorali per il Referendum e per il ballottaggio per le elezioni del Sindaco.

Pronunciandosi su appello della società, la Corte d’Appello di Bologna conferma la sentenza di primo grado, richiamando numerose decisioni della Suprema Corte – la n. 8400 del 12.6.2002, la n. 5261 del 1994; la n. 1062 del 2000; la n. 10441 del 2000; la n. 8712 del 17.6.2002; la n. 13166 del 5.6.2006  – relative all’interpretazione dell’art.11 della legge 53/1990 (che ha sostituito l'art. 119 del T.U. per l'elezione della Camera  dei Deputati - D.P.R. 30.3.1957, n. 361) e della successiva norma di interpretazione autentica, l’art.1 della legge n. 69/1992. Quest’ultima, in particolare, stabilisce il diritto dei lavoratori impegnati in operazioni elettorali al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta a quelle dell’ordinaria retribuzione mensile ovvero a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi che siano eventualmente compresi nel periodo delle operazioni stesse. In base alla prima delle disposizioni citate coloro che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali, espletano funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. La medesima norma precisa, al 2° comma, che sono considerati  "a  tutti gli effetti giorni di  attività lavorativa" "i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al 1° comma".

Confermando la decisione del primo giudice, il Collegio ritiene che con la dicitura “per tutto il periodo”  il legislatore intenda che il computo delle giornate di permesso retribuito vada effettuato con riferimento ai giorni e non alle porzioni di giornata coinvolte nelle operazioni. Da ciò discende da un lato il diritto ad assentarsi dal lavoro per l’intero periodo di durata delle operazioni elettorali, nonché la qualificazione dell’assenza quale attività lavorativa, e dall’altro il diritto all’equiparazione dei soli giorni di assenza effettivamente occupati nell’espletamento delle operazioni elettorali – e non anche delle porzioni di giornata – con i giorni di attività lavorativa.

Del resto, la ratio della norma oggetto della controversia è proprio quella di consentire ai lavoratori che hanno partecipato alle operazioni elettorali di poter fruire di un adeguato riposo.

Conclude pertanto la Corte d’Appello statuendo che “i giorni di sabato e domenica non possono, pertanto, essere considerati neutri dal datore di lavoro, ma vanno calcolati come se fossero stati lavorati presso l’azienda, con l’insorgenza del diritto al riposo compensativo; la giornata a metà è calcolata come se fosse stata impiegata per l’intero presso l’azienda. Di qui l’insorgenza di due e non di un solo giorno di riposo compensativo, coincidenti con il martedì e il mercoledì successivi alla tornata elettorale.”